Garanzie sui lavori pubblici: cosa prevede la legge e quali poteri ha il sindaco
A seguito di un nostro precedente articolo sul tema dei lavori pubblici, (VEDI QUI!) un cittadino ha voluto contribuire fornendo i riferimenti normativi del Codice Civile relativi alla garanzia delle opere eseguite da ditte appaltatrici. Un gesto significativo, che dimostra quanto la partecipazione attiva della comunità possa aiutare a fare chiarezza su questioni che riguardano il patrimonio comune.
Gli articoli segnalati dal lettore – 1667 e 1669 del Codice Civile – stabiliscono i diritti del committente e le responsabilità dell’impresa nei lavori di costruzione e manutenzione.
Art. 1667 – Difformità e vizi dell’opera
Il committente (nel caso dei lavori pubblici, il Comune) può contestare i difetti dell’opera entro due anni dalla consegna.
L’impresa deve provvedere al ripristino o alla nuova esecuzione della parte difettosa.
Art. 1669 – Rovina e gravi difetti delle costruzioni
Per opere immobili, come strade, marciapiedi o infrastrutture pubbliche, l’impresa risponde per 10 anni da eventuali: gravi difetti costruttivi, cedimenti, situazioni di pericolo per la sicurezza.
Il sindaco può agire legalmente contro le ditte? La risposta è secca, ed è SI!
Il sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’ente, può: impugnare l’opera ritenuta difettosa, avviare un contenzioso contro la ditta esecutrice, esigere il ripristino dell’opera a spese dell’impresa, oppure richiedere risarcimenti per danni al patrimonio pubblico.
La normativa fornisce quindi strumenti solidi per difendere l’interesse collettivo.
Dunque, il sindaco può bloccare o sospendere i lavori infrastrutturali se le strade non vengono ripristinate correttamente o se l’impresa non rispetta le norme tecniche, il regolamento comunale del suolo pubblico o il progetto approvato.
Il sindaco non interviene personalmente con un atto politico, ma tramite ordinanza o provvedimento amministrativo, motivato da: danni al manto stradale, ripristino inadeguato, mancata messa in sicurezza, violazione del regolamento comunale lavori su sede stradale, pericolo per la pubblica incolumità (art. 54 TUEL), come ad esempio al quadrivio Caputo.
In questi casi i lavori possono essere fermati immediatamente.
Concludendo, è il momento che l’Ente prenda una posizione chiara: le strade del nostro Comune non possono essere lasciate in queste condizioni. Se le ditte incaricate non ripristinano il manto stradale secondo le norme, il Sindaco ha il dovere – oltre che il potere – di sospendere immediatamente i lavori e pretendere interventi a regola d’arte. La cittadinanza merita sicurezza, qualità e rispetto.
